Le sanzioni tributarie devono essere proporzionate

Le sanzioni tributarie devono essere proporzionate

Il principio di proporzionalità va applicato anche alle sanzioni amministrative tributarie.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n.43/2023 che decide sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla C.T.P. di Bari sull’art. 1, comma 1, primo periodo, del D.lgs. n. 471 del 1997, che prevede: «nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250».

“Per i giudici di Palazzo della Consulta, occorre che il comma 4 dell’articolo 7 del d.lgs. n. 472 del 1997 venga letto in rapporto al precedente comma 1. In questo modo – spiega Paolo Longoni, consigliere dell’Istituto Nazionale Esperti Contabili – il perimetro di applicazione del comma 4 viene dilatato, considerando, tra le circostanze che possono determinare la riduzione fino al dimezzamento della sanzione, quanto indicato nel comma 1, e in particolare la condotta dell’agente e l’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze”.

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