Con la sentenza n.53/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado del Veneto ha stabilito che “qualora sussistano i requisiti, il locatore può scegliere per l’applicazione della cedolare secca circa la tassazione dei canoni di locazione, nulla rilevando che il conduttore sia una società commerciale. E ciò in quanto, nell’articolo 3 del D.lgs n. 23 del 2011, non si parla di qualifica del conduttore e non vi può essere equiparazione tra locatore e conduttore come invece sostenuto dall’Agenzia delle Entrate (circolare 26/E/2011)”.
Nel caso in esame, la Commissione Tributaria di Padova accoglieva il ricorso, con conseguente appello dell’Ufficio.
“La Commissione di II° grado giudicava l’appello infondato, poiché al ricorrente è stata negata la necessità di aderire al sistema alternativo della cedolare secca per mancanza dei presupposti di legge. Tali presupposti attengono al merito – sostiene Salvatore Baldino, consigliere d’amministrazione della Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili – come giustamente ribadito dal giudice di prime cure, che aveva accolto il ricorso e l’appello. Su tali presupposti, non appare legittima la pretesa dell’Ufficio di negare al rifiuto da parte di detto sistema, per pretesa mancanza dei requisiti della cedolare secca, e quindi suscettibile di impugnazione”.
“In altre parole – conclude Baldino – qualora sussistano i requisiti, il locatore, persona fisica non esercente attività imprenditoriale e la destinazione ad uso abitativo dell’immobile, può scegliere per l’applicazione della cedolare secca circa la tassazione dei canoni di locazione, nulla rilevando che il conduttore sia una società commerciale”.
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